Editoriale

ABROGARE EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA, FORZE ARMATE CONVOCATE IN COMMISSIONE

La proposta di legge C. 3925 (Scanu ed altri) introduce alcune modifiche alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali con specifico riferimento alle Forze armate. La proposta di legge in esame si compone di 17 articoli, in particolare,

ARTICOLI 14 E 17 (CESSAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELL’EQUO INDENNIZZO) L’articolo 14 stabilisce la non applicabilità dell’istituto dell’equo indennizzo anche al personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei carabinieri) a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Tale istituto è già stato abrogato dal 6 dicembre 2011 (dell’articolo 6 del D.L. 201/2011) per le altre categorie di pubblici dipendenti (tranne che per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, al Corpo dei vigili del fuoco e al soccorso pubblico), i quali, pertanto, al pari dei lavoratori del settore privato, restano soggetti esclusivamente all’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’I.N.A.I.L., con conseguente applicabilità della relativa normativa (D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000). In relazione a ciò, il richiamato istituto resterebbe vigente per il restante personale del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), del corpo dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.

Le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali, nella Sala del Mappamondo, hanno svolto l’audizione informale di rappresentanti del Consiglio Centrale di rappresentanza militare (COCER), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza.

“Riteniamo – sottolinea il Co.Ce.R. carabinieri – che il voler ricondurre tutti i problemi sanitari oggi esistenti nelle Forze Armate, sotto l’egida INAIL, convinti che possa risolvere il tutto a partire dalla grande questione legata all’uranio impoverito è molto importante e degno di ammirazione, ma a appare necessario evidenziare, a tal proposito, qualche perplessità.

L’INAIL è un ente finalizzato alla tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro con la valutazione del danno biologico attraverso un percorso tabellare statico rispetto al quale le mansioni del Carabiniere sono di difficile collocazione. Le difficoltà risiedono, infatti, nella diversificazione del servizio svolto dal Carabiniere che, rispetto ad un comune lavoratore, assolve ai propri compiti istituzionali in condizioni operative sempre mutevoli, con andamento dinamico ed in continua evoluzione. La causa di servizio ha ricadute importanti di carattere previdenziale assolutamente non trascurabili. E’ cioè, la premessa per l’attribuzione, tra gli altri istituti, del trattamento pensionistico privilegiato e, non solo dunque, dell’equo indennizzo (di cui unicamente trattano le proposte di legge ora all’esame sotto il profilo della tutela assicurativa). Essa valuta la perdita delle capacità lavorativa come conseguenza del servizio, attraverso un percorso di quantificazione tabellare per “categoria”: ovvero più grave è la malattia e più alto è l’indennizzo ed il conseguente riconoscimento sul piano previdenziale.

Per esempio, al Carabiniere che durante il suo percorso lavorativo subisce, in servizio, un incidente stradale che gli comporta la perdita totale dell’idoneità al servizio militare incondizionato, gli verrà riconosciuta ai sensi delle leggi ora vigenti una pensione privilegiata (ragguagliata nella misura all’entità della infermità sofferta) per tutta la sua vita, oltre ad un indennizzo per il danno ricevuto. Allo stesso carabiniere trovandosi sotto l’egida INAIL, gli verrebbe riconosciuto solo l’infortunio sul lavoro attraverso la tutela assicurativa e non si comprende a quale tutela previdenziale surrogatoria avrebbe diritto e soprattutto a quali condizioni. Inoltre, non viene trattata le tematica disciplinata dal d.P.R. 738/1981, riguardo al reimpiego del personale delle FF.PP. giudicato idoneo al S.M. nella forma parziale’. Già de queste prime differenze è possibile intuire che passando all’INAIL attraverso le attuali norme in discussione dovremo, rinunciare alla pensione privilegiata precisando ancora una volta, che le stessa non va intesa come privilegio ma come compenso dovuto per le perdita di idoneità (parziale o totale) per cause dipendenti dal servizio. Come dire abbiamo evitato le Legge Fornero e ora diamo l’assenso alla legge Scanu? Inoltre, non si comprende il motivo della mancata estensione della disciplina alle forze di polizia ed ordinamento civile, per le quali sembrerebbe tutto invariato. Orbene se il passaggio all’INAIL è un vantaggio perché non comprendere anche loro?

Di più, vien da chiedersi come mai le Polizie Locali, dopo che a seguito della spending review dell’esecutivo Monti erano confluite nel sistema INAIL, hanno combattuto per tornare al sistema ”causa di servizio”/”equo indennizzo”, riuscendovi col recentissimo l’art. 7 c. 2.-ter D.L. 14/17 (disposizioni urgenti sulla sicurezza delle città). Evidentemente il sistema INAIL è risultato insoddisfacente (e se lo è per loro, che sotto il profilo operativo sono alquanto limitate rispetto alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate, figuriamoci per queste ultime).

Il Cocer quindi nell’esprimere le proprie considerazioni, fa emergere palesemente la sua contrarietà al passaggio sotto l’egida INAIL ed è contrario a tutte le proposte connesse al D.D.L. oggetto di discussione. Questo tuttavia non vuol dire che il problema non vada affrontato, discusso e risolto.

Noi chiediamo di essere innanzitutto esclusi da questo D.D.L. al pari delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e, nel contempo, chiediamo di rivedere il d.P.R. 461/2001 prevedendo di eliminare l’obbligo per il Comitato di Verifica di procedere all’accertamento puntuale della sussistenza del nesso causale in quei procedimenti che abbiano ad oggetto infermità gravi di tipo tumorale (neoplasie, carcinomi, linfomi e leucemie) riportate dal personale esposto, per servizio, a particolari contaminazioni ambientali (servizio all’estero in T.O., esposizione ai RX o airamiante ecc.), consentendogli, di contro, di procedere secondo un criterio probabilistico basato su logiche presuntive del tipo: “se hai contratto quella infermità (accertato dalla CMO) e sei stato esposto o particolari fattori ambientali (dichiarati, anche sommariamente, dall’Amministrazione con il consueto rapporto informativo) ti riconosco la dipendenza in ragione del fatto che non posso escludere che tu non l’abbia contratta in quella occasione”. Tanto basterebbe a lasciare inalterato l’attuale impianto in favore di tutti i militari ed a tutelare, contemporaneamente, gli sfortunati colleghi ammalatisi gravemente fuori area o perché impiegati in particolari contesti operativi.

Se si optasse per una tale soluzione, si dovrebbero naturalmente individuare, sulla base di un principio binario, da un canto le infermità e, dall’altro, le tipologie di servizio in presenza delle quali il Comitato di Verifica possa procedere secondo il più favorevole criterio deduttivo citato.

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